Modificato con atto C.C. n. 36 del 14.10.2004






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C O M U N E D I PALMARIGGI
(Provincia di Lecce)
Statuto Comunale
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 – POTERI, FUNZIONI E FINALITA’
1.
Il
Comune

di

PALMARIGGI

è

un

ente

locale

autonomo,

rappresenta

la

propria

comunità,

ne

cura

gli

interessi

e

ne
promuove lo sviluppo.
2.
Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell’Ordinamento, per lo
svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3.
Il Comune rappresenta la comunità di PALMARIGGI nei rapporti con lo Stato, con la Regione Puglia, con la Provincia di
Lecce e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell’ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti
della Comunità Internazionale.
Art. 2 – FINALITA’
1.
Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di PALMARIGGI ispirandosi
ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2.
Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, e promuove la partecipazione dei
singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all’attività amministrativa.
3.
In particolare il Comune di PALMARIGGI ispira la sua azione ai seguenti principi:
a.
rimozione
di

tutti

gli

ostacoli

che

impediscono

l’effettivo

sviluppo

della

persona

umana

e

l’eguaglianza

degli
individui;
b.
promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale ed integrazione razziale;
c.
recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
d.
tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e
nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
e.
superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di
pari opportunità;
f.
promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività
di socializzazione giovanile ed anziana;
g.
promozione
della

funzione

sociale

dell’iniziativa

economica,

in

particolare

nei

settori

turistico-alberghiero,
artigianale ed agricolo, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il
superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;
h.
promozione dello sviluppo dell’artigianato, con particolare riguardo a quello artistico, espressione delle tradizioni e
costumi locali, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro;
4. Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia in danaro che
in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, purché le attività dei predetti gruppi abbiano finalità e ricadute sociali, anche
quando si tratti di forme di assistenza a categorie predeterminate. In particolare:
a.
eroga servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili, invalidi e disadattati; a tal fine individua nel
Centro Prelievi, il centro di organizzazione e coordinamento delle attività assistenziali.
b.
promuove le iniziative culturali, le attività sportive e ricreative, l'impiego del tempo libero ed il turismo sociale.
c.
concorre ad assicurare, con l'unità sanitaria locale, la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino ed
interesse della comunità locale, con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo nei limiti di
competenza, della gestione dei relativi servizi socio-sanitari integrati.
d.
concorre,
per

quanto

non

sia

espressamente

riservato

allo

Stato,

alla

Regione

ed

alla

Provincia,

alla

promozione,
mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione del Comune, rimuovendo con
propri mezzi finanziari situazioni di disagio socio-economico nei limiti delle disponibilità di bilancio.
e.
attua, secondo le modalità previste dalle leggi, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a
facilitare il diritto allo studio ed in particolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
f.
tutela
e

valorizza,

per

quanto

di

propria

competenza,

il

patrimonio

storico,

librario,

artistico,

archeologico,
monumentale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
g.
concorre ad assicurare la promozione sportiva attraverso la creazione dei servizi per lo sport a partire dagli impianti e
dalla tutela sanitaria.
h.
favorisce lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni presenti sul territorio, per lo sviluppo
umano e sociale, ed assicura ad esse l'accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi del Comune.
i.
riconosce alle Parrocchie ed alle Associazioni religiose, sportive e di volontariato, un ruolo nello sviluppo umano e
sociale.
Art. 3 – TERRITORIO E SEDE COMUNALE
1.
Il
Comune

esplica

le

proprie

funzioni

e

l'attività

amministrativa

nell'ambito

dei

confini

territoriali

che

rappresentano

il
limite di efficacia dei propri provvedimenti.
2.
Promuove ogni iniziativa diretta a modificare il territorio comunale nel rispetto delle competenze trasferite alla Regione.
3.
Denomina le borgate e le frazioni.
4.
Il
territorio

comunale

si

estende

per

Kmq.

8,78

ed

è

confinante

con

i

Comuni

di

Bagnolo

del

Salento,

Cannole,
Giurdignano, Otranto, Giuggianello, Muro Leccese, Maglie.
5.
La sede comunale è ubicata nel palazzo civico sito in PALMARIGGI alla Piazza Garibaldi.
6.
In essa si svolgono le adunanze degli Organi Collegiali elettivi. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il
Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.